Art. 2.

      1. I proprietari e i detentori a qualunque titolo dei cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività di cui all'allegato annesso all'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, sono tenuti a frequentare appositi corsi di formazione predisposti dalle aziende sanitarie locali, dai comuni o da associazioni riconosciute, operanti nel settore cinologico, finalizzati a garantire una corretta qualità del rapporto tra uomo e cane, nonché un'adeguata conoscenza delle cause che generano l'aggressività nei cani.
      2. Al termine dei corsi previsti dal comma 1 è previsto un esame finale per il rilascio di un patentino di conduzione dei cani appartenenti alle razze di cui al medesimo comma 1.
      3. I membri della commissione di esame di cui al comma 2, in numero di cinque, sono scelti tra soggetti provenienti dai settori etologico, veterinario-comportamentalista, psico-comportamentalista, veterinario-zooantropologico e animalista, di comprovata esperienza nel settore cinologico.